GLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI
L'obbligo del versamento dei contributi
previdenziali è la diretta conseguenza dell' obbligo assicurativo. Quest'ultimo
sorge nel momento stesso in cui le prestazioni di un soggetto (lavoratore)
vengono utilizzate da un'altro soggetto, che assume la qualificazione giuridica
di datore di lavoro. L'onere contributivo grava sia sul lavoratore - mediante
una trattenuta sulla retribuzione - sia sul datore di lavoro. L'obbligo del
pagamento è invece completamente a carico del datore di lavoro. In nessun caso
il dipendente ed il datore di lavoro possono esimersi dalla contribuzione che
deriva dall'obbligo assicurativo ed è nullo qualunque patto tra gli stessi volto
ad eludere la contribuzione.
L’esame delle regole che disciplinano gli adempimenti contributivi delle imprese
dello spettacolo e dello sport non può non tener conto delle specificità delle
figure professionali assicurate all'ENPALS in considerazione della saltuarietà
dell'attività lavorativa e della natura delle retribuzioni percepite da parte
dei lavoratori del settore. Infatti, a differenza di quanto stabilito per le
altre gestioni previdenziali, l’obbligo assicurativo e contributivo nei
confronti dell’ENPALS discende dal fatto che la prestazione lavorativa sia stata
svolta da un lavoratore appartenente ad una delle categorie professionali
indicate tassativamente dalla legge (cfr. circolare n.7 e circolare 8 del 30
marzo 2006).
In particolare, l’obbligo del datore di lavoro di versare i contributi
previdenziali all'ENPALS (anche per la quota a carico del lavoratore) viene
assolto, in via patrimoniale, con il pagamento della sola contribuzione
pensionistica (IVS) dovuta tramite il modello F24/I24 e, in via amministrativa,
con la presentazione della denuncia mensile unificata delle retribuzioni
soggette a contribuzione percepite dai lavoratori occupati (contenente la
precisa indicazione delle giornate di effettivo lavoro e dei versamenti
effettuati).
L' imponibile da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti si
determina osservando le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 314/1997
che ha armonizzato la materia contributiva con quella fiscale. Con riferimento
alla retribuzione giornaliera imponibile, inoltre, devono essere rispettati i
valori relativi ai minimali di legge. Infatti, il relativo limite minimo da
assumere come base del calcolo dei contributi, non può essere inferiore
all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti
collettivi e, comunque, non inferiore al 9,5% dell’importo del trattamento
minimo di pensione previsto a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti,
in vigore al primo gennaio di ogni anno. Il principio statuito comporta
l'obbligo della commisurazione del versamento della contribuzione di previdenza
e di assistenza sociale alla retribuzione contrattualmente dovuta se superiore a
quella di fatto corrisposta.
Parimenti, il datore di lavoro deve rispettare le previsioni normative in
materia sia di massimale annuo della base contributiva e pensionabile (per i
lavoratori iscritti all’Enpals successivamente alla data del 31/12/95 e privi di
anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie), sia di
massimale di retribuzione giornaliera imponibile (per i lavoratori già iscritti
alla data del 31/12/95 o iscritti successivamente, ma con precedente anzianità
contributiva). Sulla parte di retribuzione eccedente i massimali sarà dovuto il
contributo di solidarietà e l'aliquota aggiuntiva applicati conformemente alla
normativa di riferimento. Per consentire la correttezza degli adempimenti
contributivi sulla base dei predetti valori adeguati all’indice ISTAT, l’ENPALS
predispone con cadenza annuale apposite circolari.
Con riferimento, infine, alle aliquote contributive, le medesime negli ultimi
anni sono state armonizzate con quelle in vigore nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti dell'INPS.
Infatti, con specifico riferimento al Fondo lavoratori dello spettacolo, già il
Decreto Legislativo n. 182/1997 aveva previsto che a decorrere dal 1° gennaio
1997, per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il
31/12/1995, il contributo complessivo ENPALS fosse pari all'aliquota vigente
nell' assicurazione generale obbligatoria (all'epoca pari al 32,70%), e che,
sempre a decorrere dall'1/1/97, per il personale già iscritto al 31/12/1995,
l'aliquota avrebbe subito incrementi biennali fino alla completa parificazione
all'aliqota vigente nell'AGO, che la legge n. 289/2002 ha, tra l'altro,
anticipato al 1° gennaio 2003.
Analogamente, il Decreto legislativo n. 166/1997, ha rideterminato la
contribuzione dovuta al Fondo sportivi professionisti, prevedendo incrementi
annuali dell'aliquota a carico del datore di lavoro, fino alla completa
parificazione alla misura vigente nell'AGO (avvenuta con decorrenza 1/1/2005).
Da ultimo, si segnala che la legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha
previsto, con effetto dal 1° gennaio 2007 , l'aumento di 0,30 punti percentuali
dell'aliquota contributiva, che, quindi, attualmente è pari, salvo alcune
eccezioni, al 33%.
Al fine di agevolare le aziende dello spettacolo e dello sport, si rendono
disponibili le tabelle delle aliquote contributive vigenti e l'elenco delle
attività delle imprese per le quali è prevista l'immatricolazione all'ENPALS.
Visualizza le tabelle delle aliquote per i lavoratori dello spettacolo
Visualizza le tabelle delle aliquote per gli sportivi professionisti
211 EDIZ MUSICALE, INCIS COLONNE REPERT E DISCHI
221 ENTI AUTONOMI LIRICO-SINFONICI
222 IMPRESE LIRICHE
223 IMPRESE CONCERTISTICHE
224 IMPRESE DI SPETTACOLO DI BALLETTO
225 IMPRESE DI SPETTACOLO DI OPERETTA
231 COMPLESSI ORCHESTRALI DI MUSICA LEGGERA
232 COMPLESSI BANDISTICI
311 TEATRI STABILI
312 COMPAGNIE DI PROSA
321 COMPAGNIE DI RIVISTA E VARIETA
322 COMPAGNIE DI COMMEDIA MUSICALE
331 ESERCIZI TEATRALI
411 R A I - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
412 RADIOTELEVISIONI NAZIONALI PRIVATE
413 RADIOTELEVISIONI ESTERE
511 ESERC PUBBLICI CON SPETT DI ORCHESTRA E ARTE VARIA
513 SALE DA GIOCO
514 SALE DI ATTRAZIONE
515 PARCHI DI DIVERTIMENTO E ZOO-SAFARI
516 CASE DA GIOCO BINGO
521 SPETTACOLI VIAGGIANTI, GIOSTRE E ATTRAZIONI
522 CIRCHI EQUESTRI
531 IMPRESE ORGANIZZATRICI DI FESTE POPOLARI
532 IMPRESE ORGANIZZATRICI DI FESTIVAL
533 IMPRESE ORGANIZZATRICI DI MANIFESTAZIONI DI MODA
611 IMPRESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
612 IMPRESE ESERCENTI ATT. SPORTIVA PROFESSIONISTICA
711 POSIZIONE PROVVISORIA IN ATTESA DI ACCERTAMENTI
712 IMPRESE NON DELLO SPETTACOLO CHE EFFETTUANO VERSAMENTI PER TRATTENUTE DI
PENSIONE
713 IMPRESE FORNITURA SERVIZI NEI VARI SETTORI DELLO SPETTACOLO
714 LAVORATORI AUTONOMI ESERCENTI ATTIVITA' MUSICALI
Recenti interventi normativi
Più di recente, in linea con il processo di armonizzazione dei regimi
previdenziali sostitutivi intrapreso con la L. 23 ottobre 1992, n. 421, ed in
attuazione dei principi contenuti nell'articolo 2, commi 22 e 23, della L. 8
agosto 1995, n. 335, il legislatore delegato ha provveduto ad armonizzare al
regime generale dell'INPS sia il regime pensionistico dei lavoratori dello
spettacolo iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo (D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182), sia quello per gli
iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso tale
Ente (D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166).
Il processo di complessiva revisione del sistema pensionistico, tendeva,
tuttavia, anche alla razionalizzazione degli organismi operanti nel settore (con
la concentrazione della previdenza nell'INPS) ed innescava così una situazione
di prolungata incertezza sulla stessa sopravvivenza dell'ENPALS, con incidenze
negative che si sono ripercosse sul suo assetto ordinativo. Con l'articolo 57
della legge 17 maggio 1999 n.144, veniva, infatti, approvata una apposita
delega, per la fusione di enti con finalità e funzioni identiche o
complementari. Il culmine della crisi sulle sorti dell'Enpals, può individuarsi
in una nota ministeriale del 21 ottobre 1999 con la quale il Ministero vigilante
comunicava all'Ente la sua imminente soppressione.
L'inversione di tendenza rispetto a quest'ultimo orientamento, è intervenuta, a
poca distanza di tempo, con l'articolo 79 della L. 23 dicembre 2000 n.388 (L.
finanziaria 2001) che ha attribuito all'Ente la facoltà di proporre ai Ministeri
vigilanti modifiche statutarie e dei regolamenti, per adeguare la propria
struttura al recupero del lavoro sommerso, in coerenza con i principi dettati
dalla legge n.88/1989 e del Decreto Legislativo 29/1993. Detta iniziativa
legislativa è stata pertanto coerentemente intesa quale conferma, sia pure
implicita, della esistenza in vita dell'Ente.
Nel quadro sopra delineato è venuto successivamente ad inserirsi l'art.43 della
L. 27 dicembre 2002 n.289. Detta norma - "nell'ambito del processo di
armonizzazione dell'Enpals al regime generale, con effetto dal 1 gennaio 2003"
ha statuito:
a) l'applicazione ai lavoratori dello spettacolo della stessa aliquota di
finanziamento in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS;
b) la cessazione del contributo (c.d.di solidarietà) di cui all'articolo 25
della legge 28 febbraio 1986 n. 41;
c) l'estensione della disciplina sull'ordinamento dei grandi enti previdenziali
di cui all'art. 3 del D.L.vo n.479/1994 ed in particolare di quella sugli organi
dell'IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo), ma con salvezza per
quella sul "collegio dei revisori" (rectius: "dei sindaci"), che "continua ad
applicarsi".
Lo stesso art. 43 ha altresì introdotto ulteriori innovazioni, prevedendo - tra
l'altro - il periodico monitoraggio delle figure professionali dello spettacolo
e dello sport, l'adeguamento delle categorie dei soggetti assicurati e
l'integrazione o la ridefinizione della distinzione in gruppi dei lavoratori
dello spettacolo (stabilita con decreto del Ministro del lavoro 10 novembre
1997). Per tali ultime modifiche, così come per quelle sugli organi, viene
prescritta l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Le nuove disposizioni possono considerarsi quale rilevante sintomo di
rafforzamento - anche se operato ancora indirettamente - del ruolo autonomo
dell'Ente, soprattutto con la ribadita prosecuzione del percorso di progressiva
omogeneizzazione del trattamento previdenziale di settore, a quello generale e
nella sua riconfermata gestione in capo all'Ente stesso.
Più di recente, infine, è sopravvenuto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003,
n.350, (L.finanziaria per il 2004), che ha introdotto ulteriori innovazioni, a
decorrere dal 1° gennaio dello stesso anno. Più in particolare i commi da 98 a
100, del predetto art. 3, hanno dettato norme - tra l'altro - sull'obbligo di
iscrizione all'ENPALS per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali e
sul relativo certificato di agibilità, aggiungendo un'altra categoria all'elenco
originario, previsto dal menzionato D.L.vo n. 708 del 1947. Tali ultime
disposizioni costituiscono ennesima conferma dell'orientamento legislativo volto
alla conservazione dell'ENPALS e sintomo di una precisa scelta istituzionale, di
allargamento dei suoi compiti.
Da ultimo una radicale revisione dell'assetto organizzativo dell'Ente è stata
operata con l'emanazione del D.P.R. 24 novembre 2003 n.357, previsto
dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 2002 n.289 (finanziaria 2003), che ha
soppresso il vecchio e anacronistico statuto del D.P.R. 26/1950. L'approvazione
del D.P.R. 357/2003 ha ridefinito lo statuto equiparando gli organi dell'Enpals
a quelli dei principali enti previdenziali. Esso prevede, tra le disposizioni
che regolano aspetti diversi, l'articolazione territoriale in sedi
compartimentali aggregate in aree interregionali (art. 3) e l'abrogazione
(art.9), sia del precedente regolamento generale sull'ordinamento ed il
funzionamento (D.P.R. 1° gennaio 1950, n.26), sia delle disposizioni sul
Comitato di vigilanza del Fondo autonomo,per il calcio e gli sportivi
professionisti, "per effetto di quanto disposto dall'art. 43, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002 n.289".
L’ulteriore atto, in attuazione di quanto previsto dalla Legge finanziaria 2003
è costituito dalla ricostituzione degli organi dell’ENPALS (C.d.A. e C.I.V.) che
pone fine ad un’annosa gestione commissariale che, con l’eccezione del periodo
1992-1996, risale addirittura al lontano 1975. Da ultimo, in attuazione
dell’articolo 43 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, sono stati emanati, in
data 15 marzo 2005, due Decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
in virtù dei quali si è provveduto rispettivamente ad adeguare le categorie dei
lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l’E NPALS sulla scorta
dell’evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva
dei rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo ampliando, pertanto,
l’elencazione di cui all’a rt. 3, comma 1, del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e
successive modificazioni ed integrazioni, e ad integrare e ridefinire le
categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello
spettacolo di cui al D.M. 10 novembre 1997, istituito presso l’ENPALS. Oggi,
pertanto, l’E NPALS con i suoi 60.000 pensionati garantisce la tutela
previdenziale al particolare mondo dello spettacolo e dello sport, un mondo che
ha dato e continua a dare lustro al paese nel mondo. Un Ente felicemente avviato
verso una riorganizzazione delle sue attività che attraverso servizi telematici
moderni e più funzionali sta cambiando la sua immagine agli occhi dei suoi
assicurat