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GLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI


L'obbligo del versamento dei contributi previdenziali è la diretta conseguenza dell' obbligo assicurativo. Quest'ultimo sorge nel momento stesso in cui le prestazioni di un soggetto (lavoratore) vengono utilizzate da un'altro soggetto, che assume la qualificazione giuridica di datore di lavoro. L'onere contributivo grava sia sul lavoratore - mediante una trattenuta sulla retribuzione - sia sul datore di lavoro. L'obbligo del pagamento è invece completamente a carico del datore di lavoro. In nessun caso il dipendente ed il datore di lavoro possono esimersi dalla contribuzione che deriva dall'obbligo assicurativo ed è nullo qualunque patto tra gli stessi volto ad eludere la contribuzione.

L’esame delle regole che disciplinano gli adempimenti contributivi delle imprese dello spettacolo e dello sport non può non tener conto delle specificità delle figure professionali assicurate all'ENPALS in considerazione della saltuarietà dell'attività lavorativa e della natura delle retribuzioni percepite da parte dei lavoratori del settore. Infatti, a differenza di quanto stabilito per le altre gestioni previdenziali, l’obbligo assicurativo e contributivo nei confronti dell’ENPALS discende dal fatto che la prestazione lavorativa sia stata svolta da un lavoratore appartenente ad una delle categorie professionali indicate tassativamente dalla legge (cfr. circolare n.7 e circolare 8 del 30 marzo 2006).

In particolare, l’obbligo del datore di lavoro di versare i contributi previdenziali all'ENPALS (anche per la quota a carico del lavoratore) viene assolto, in via patrimoniale, con il pagamento della sola contribuzione pensionistica (IVS) dovuta tramite il modello F24/I24 e, in via amministrativa, con la presentazione della denuncia mensile unificata delle retribuzioni soggette a contribuzione percepite dai lavoratori occupati (contenente la precisa indicazione delle giornate di effettivo lavoro e dei versamenti effettuati).

L' imponibile da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti si determina osservando le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 314/1997 che ha armonizzato la materia contributiva con quella fiscale. Con riferimento alla retribuzione giornaliera imponibile, inoltre, devono essere rispettati i valori relativi ai minimali di legge. Infatti, il relativo limite minimo da assumere come base del calcolo dei contributi, non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi e, comunque, non inferiore al 9,5% dell’importo del trattamento minimo di pensione previsto a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, in vigore al primo gennaio di ogni anno. Il principio statuito comporta l'obbligo della commisurazione del versamento della contribuzione di previdenza e di assistenza sociale alla retribuzione contrattualmente dovuta se superiore a quella di fatto corrisposta.

Parimenti, il datore di lavoro deve rispettare le previsioni normative in materia sia di massimale annuo della base contributiva e pensionabile (per i lavoratori iscritti all’Enpals successivamente alla data del 31/12/95 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie), sia di massimale di retribuzione giornaliera imponibile (per i lavoratori già iscritti alla data del 31/12/95 o iscritti successivamente, ma con precedente anzianità contributiva). Sulla parte di retribuzione eccedente i massimali sarà dovuto il contributo di solidarietà e l'aliquota aggiuntiva applicati conformemente alla normativa di riferimento. Per consentire la correttezza degli adempimenti contributivi sulla base dei predetti valori adeguati all’indice ISTAT, l’ENPALS predispone con cadenza annuale apposite circolari.

Con riferimento, infine, alle aliquote contributive, le medesime negli ultimi anni sono state armonizzate con quelle in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.

Infatti, con specifico riferimento al Fondo lavoratori dello spettacolo, già il Decreto Legislativo n. 182/1997 aveva previsto che a decorrere dal 1° gennaio 1997, per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31/12/1995, il contributo complessivo ENPALS fosse pari all'aliquota vigente nell' assicurazione generale obbligatoria (all'epoca pari al 32,70%), e che, sempre a decorrere dall'1/1/97, per il personale già iscritto al 31/12/1995, l'aliquota avrebbe subito incrementi biennali fino alla completa parificazione all'aliqota vigente nell'AGO, che la legge n. 289/2002 ha, tra l'altro, anticipato al 1° gennaio 2003.

Analogamente, il Decreto legislativo n. 166/1997, ha rideterminato la contribuzione dovuta al Fondo sportivi professionisti, prevedendo incrementi annuali dell'aliquota a carico del datore di lavoro, fino alla completa parificazione alla misura vigente nell'AGO (avvenuta con decorrenza 1/1/2005).

Da ultimo, si segnala che la legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 2007 , l'aumento di 0,30 punti percentuali dell'aliquota contributiva, che, quindi, attualmente è pari, salvo alcune eccezioni, al 33%.

Al fine di agevolare le aziende dello spettacolo e dello sport, si rendono disponibili le tabelle delle aliquote contributive vigenti e l'elenco delle attività delle imprese per le quali è prevista l'immatricolazione all'ENPALS.

Visualizza le tabelle delle aliquote per i lavoratori dello spettacolo

Visualizza le tabelle delle aliquote per gli sportivi professionisti

211 EDIZ MUSICALE, INCIS COLONNE REPERT E DISCHI
221 ENTI AUTONOMI LIRICO-SINFONICI
222 IMPRESE LIRICHE
223 IMPRESE CONCERTISTICHE
224 IMPRESE DI SPETTACOLO DI BALLETTO
225 IMPRESE DI SPETTACOLO DI OPERETTA
231 COMPLESSI ORCHESTRALI DI MUSICA LEGGERA
232 COMPLESSI BANDISTICI

311 TEATRI STABILI
312 COMPAGNIE DI PROSA
321 COMPAGNIE DI RIVISTA E VARIETA
322 COMPAGNIE DI COMMEDIA MUSICALE
331 ESERCIZI TEATRALI

411 R A I - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
412 RADIOTELEVISIONI NAZIONALI PRIVATE
413 RADIOTELEVISIONI ESTERE

511 ESERC PUBBLICI CON SPETT DI ORCHESTRA E ARTE VARIA
513 SALE DA GIOCO
514 SALE DI ATTRAZIONE
515 PARCHI DI DIVERTIMENTO E ZOO-SAFARI
516 CASE DA GIOCO BINGO
521 SPETTACOLI VIAGGIANTI, GIOSTRE E ATTRAZIONI
522 CIRCHI EQUESTRI
531 IMPRESE ORGANIZZATRICI DI FESTE POPOLARI
532 IMPRESE ORGANIZZATRICI DI FESTIVAL
533 IMPRESE ORGANIZZATRICI DI MANIFESTAZIONI DI MODA
611 IMPRESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
612 IMPRESE ESERCENTI ATT. SPORTIVA PROFESSIONISTICA

711 POSIZIONE PROVVISORIA IN ATTESA DI ACCERTAMENTI
712 IMPRESE NON DELLO SPETTACOLO CHE EFFETTUANO VERSAMENTI PER TRATTENUTE DI PENSIONE
713 IMPRESE FORNITURA SERVIZI NEI VARI SETTORI DELLO SPETTACOLO

714 LAVORATORI AUTONOMI ESERCENTI ATTIVITA' MUSICALI

Recenti interventi normativi

Più di recente, in linea con il processo di armonizzazione dei regimi previdenziali sostitutivi intrapreso con la L. 23 ottobre 1992, n. 421, ed in attuazione dei principi contenuti nell'articolo 2, commi 22 e 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335, il legislatore delegato ha provveduto ad armonizzare al regime generale dell'INPS sia il regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182), sia quello per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso tale Ente (D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166).
Il processo di complessiva revisione del sistema pensionistico, tendeva, tuttavia, anche alla razionalizzazione degli organismi operanti nel settore (con la concentrazione della previdenza nell'INPS) ed innescava così una situazione di prolungata incertezza sulla stessa sopravvivenza dell'ENPALS, con incidenze negative che si sono ripercosse sul suo assetto ordinativo. Con l'articolo 57 della legge 17 maggio 1999 n.144, veniva, infatti, approvata una apposita delega, per la fusione di enti con finalità e funzioni identiche o complementari. Il culmine della crisi sulle sorti dell'Enpals, può individuarsi in una nota ministeriale del 21 ottobre 1999 con la quale il Ministero vigilante comunicava all'Ente la sua imminente soppressione.
L'inversione di tendenza rispetto a quest'ultimo orientamento, è intervenuta, a poca distanza di tempo, con l'articolo 79 della L. 23 dicembre 2000 n.388 (L. finanziaria 2001) che ha attribuito all'Ente la facoltà di proporre ai Ministeri vigilanti modifiche statutarie e dei regolamenti, per adeguare la propria struttura al recupero del lavoro sommerso, in coerenza con i principi dettati dalla legge n.88/1989 e del Decreto Legislativo 29/1993. Detta iniziativa legislativa è stata pertanto coerentemente intesa quale conferma, sia pure implicita, della esistenza in vita dell'Ente.
Nel quadro sopra delineato è venuto successivamente ad inserirsi l'art.43 della L. 27 dicembre 2002 n.289. Detta norma - "nell'ambito del processo di armonizzazione dell'Enpals al regime generale, con effetto dal 1 gennaio 2003" ha statuito:
a) l'applicazione ai lavoratori dello spettacolo della stessa aliquota di finanziamento in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS;
b) la cessazione del contributo (c.d.di solidarietà) di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986 n. 41;
c) l'estensione della disciplina sull'ordinamento dei grandi enti previdenziali di cui all'art. 3 del D.L.vo n.479/1994 ed in particolare di quella sugli organi dell'IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo), ma con salvezza per quella sul "collegio dei revisori" (rectius: "dei sindaci"), che "continua ad applicarsi".
Lo stesso art. 43 ha altresì introdotto ulteriori innovazioni, prevedendo - tra l'altro - il periodico monitoraggio delle figure professionali dello spettacolo e dello sport, l'adeguamento delle categorie dei soggetti assicurati e l'integrazione o la ridefinizione della distinzione in gruppi dei lavoratori dello spettacolo (stabilita con decreto del Ministro del lavoro 10 novembre 1997). Per tali ultime modifiche, così come per quelle sugli organi, viene prescritta l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Le nuove disposizioni possono considerarsi quale rilevante sintomo di rafforzamento - anche se operato ancora indirettamente - del ruolo autonomo dell'Ente, soprattutto con la ribadita prosecuzione del percorso di progressiva omogeneizzazione del trattamento previdenziale di settore, a quello generale e nella sua riconfermata gestione in capo all'Ente stesso.
Più di recente, infine, è sopravvenuto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n.350, (L.finanziaria per il 2004), che ha introdotto ulteriori innovazioni, a decorrere dal 1° gennaio dello stesso anno. Più in particolare i commi da 98 a 100, del predetto art. 3, hanno dettato norme - tra l'altro - sull'obbligo di iscrizione all'ENPALS per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali e sul relativo certificato di agibilità, aggiungendo un'altra categoria all'elenco originario, previsto dal menzionato D.L.vo n. 708 del 1947. Tali ultime disposizioni costituiscono ennesima conferma dell'orientamento legislativo volto alla conservazione dell'ENPALS e sintomo di una precisa scelta istituzionale, di allargamento dei suoi compiti.
Da ultimo una radicale revisione dell'assetto organizzativo dell'Ente è stata operata con l'emanazione del D.P.R. 24 novembre 2003 n.357, previsto dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 2002 n.289 (finanziaria 2003), che ha soppresso il vecchio e anacronistico statuto del D.P.R. 26/1950. L'approvazione del D.P.R. 357/2003 ha ridefinito lo statuto equiparando gli organi dell'Enpals a quelli dei principali enti previdenziali. Esso prevede, tra le disposizioni che regolano aspetti diversi, l'articolazione territoriale in sedi compartimentali aggregate in aree interregionali (art. 3) e l'abrogazione (art.9), sia del precedente regolamento generale sull'ordinamento ed il funzionamento (D.P.R. 1° gennaio 1950, n.26), sia delle disposizioni sul Comitato di vigilanza del Fondo autonomo,per il calcio e gli sportivi professionisti, "per effetto di quanto disposto dall'art. 43, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n.289".
L’ulteriore atto, in attuazione di quanto previsto dalla Legge finanziaria 2003 è costituito dalla ricostituzione degli organi dell’ENPALS (C.d.A. e C.I.V.) che pone fine ad un’annosa gestione commissariale che, con l’eccezione del periodo 1992-1996, risale addirittura al lontano 1975. Da ultimo, in attuazione dell’articolo 43 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, sono stati emanati, in data 15 marzo 2005, due Decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in virtù dei quali si è provveduto rispettivamente ad adeguare le categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l’E NPALS sulla scorta dell’evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo ampliando, pertanto, l’elencazione di cui all’a rt. 3, comma 1, del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e successive modificazioni ed integrazioni, e ad integrare e ridefinire le categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo di cui al D.M. 10 novembre 1997, istituito presso l’ENPALS. Oggi, pertanto, l’E NPALS con i suoi 60.000 pensionati garantisce la tutela previdenziale al particolare mondo dello spettacolo e dello sport, un mondo che ha dato e continua a dare lustro al paese nel mondo. Un Ente felicemente avviato verso una riorganizzazione delle sue attività che attraverso servizi telematici moderni e più funzionali sta cambiando la sua immagine agli occhi dei suoi assicurat